Di seguito un estratto dalle disposizioni sul diritto d'autore,dato che mi sembra utile sapere qual'è la propria posizione nel caso in cui qualcuno utilizzi una delle immagini da noi pubblicate.
Il fatto che un'immagine sia pubblica non significa che chiunque possa utilizzarla!
TITOLO 1 - Disposizioni sul diritto d'autore
CAPO I - Opere protette
Art.1)
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art.2)
In particolare sono comprese nella protezione:
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7) LE OPERE FOTOGRAFICHE E QUELLE ESPRESSE CON PROCEDIMENTO ANALOGO a quello della fotografia, SEMPRECHÈ NON SI TRATTI DI SEMPLICE FOTOGRAFIA PROTETTA AI SENSI DELLE NORME DEL CAPO 5 - TITOLO 2..
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CAPO II - Soggetti del diritto
Art.6)
Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art.8)
È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in esso indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione od esecuzione (...). Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla od il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
CAPO III - Contenuto e durata del diritto d'autore
Sezione prima
Protezione dell'utilizzazione economica dell'opera
Art.12)
L'autore ha diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Art.13)
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Sezione seconda
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore
(Diritto Morale)
Art.20)
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera previsti nelle disposizioni della sez. precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed a ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art.21)
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato, ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni od in qualsiasi altra forma di manifestazione od annuncio al pubblico.
Art.22)
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera, non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Sezione III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
Art. 32 bis)
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’autore.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie
Art. 87)
Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi di pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Art.88)
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione II del capo VI di questo Titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurative, dei diritti d'autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia, se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo il patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografie di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
Art.89)
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempre che tali diritti spettino al cedente.
Art.90)
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) Il nome del fotografo o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente.
2) La data dell'anno di produzione della fotografia.
3) Il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva, e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Art.92)
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione delle fotografie.
Sezione II
Diritti relativi al ritratto
Art.98)
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata, o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Art.105)
Gli autori ed i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge devono depositare presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, un esemplare o copia dell'opera o del prodotto nei termini e nelle forme stabiliti dal regolamento. (...)
Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito.
CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione
Sezione I: Norme generali
(...)
Art 110)
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.